
Espa, Bruno : Sardegna, Legge 162, la Giunta taglia 25 milioni. Migliaia di persone con disabilità rimarranno senza sostegno
Progetti personalizzati per i disabili gravi, la Giunta ha deliberato ieri nuovi criteri che prevedono un incredibile il taglio di 25 milioni di euro. Migliaia di persone con disabilità e di famiglie rimarranno senza sostegno.
Non è accettabile che in un momento di crisi come questo a pagare debbano essere le persone con disabilità grave. E' questo il primo commento di Marco Espa, vicepresidente della Commissione Sanità e politiche sociali e di Mario Bruno, capogruppo del PD in Consiglio Regionale.
"Stiamo leggendo ora il testo approvato dalla giunta, salta agli occhi il tentativo di risparmiare risorse rispetto agli anni scorsi: 116 milioni di euro stanziati lo scorso anno per 28.351 progetti personalizzati, oggi la Giunta regionale decide di cambiare i criteri di assegnazione delle risorse stabilendo un limite di 91 milioni di euro. Questo vorrà dire che al momento della presentazione dei progetti ( è stato stabilito dalla giunta il termine del 15 dicembre) ci saranno migliaia di persone con disabilità e loro famiglie che rimarranno improvvisamente senza alcun sostegno, fuori classifica per mancanza di risorse, dopo 10 anni di eccellente sostegno da parte delle Istituzioni.
Avevamo già denunciato in aula questo grave rischio, proponendo un emendamento al collegato alla Finanziaria che era stato assurdamente bocciato dalla maggioranza (vedi il resoconto e il video del dibattito ).
Leggiamo inoltre di nuovi criteri tecnici che penalizzano le persone con disabilità più grave – in una scala di valori da zero a 100, deve 100 è il punteggio per le situazioni più gravi – la Giunta decide di penalizzare con un taglio di ben 1500 euro le persone in indubbia situazione di alta gravità che hanno un punteggio tra 80 e 89. Perché, ci chiediamo? Perche risparmiare sulle spalle delle persone più in difficoltà?
E questo è solo un esempio. Constatiamo che nulla si dice sugli esiti del controlli contro i falsi invalidi che dovevano essere compiuti in forza della legge approvata in Consiglio Regionale nello scorso marzo.
Appena conclusa l'analisi del documento in una conferenza stampa entreremo nel dettaglio della situazione. Da adesso non possiamo che annunciare una battaglia istituzionale, (in Commissione, in Consiglio Regionale) perché la Giunta Regionale modifichi i criteri approvati in senso migliorativo e si stanzino le risorse, perlomeno uguali allo scorso anno. Responsabilmente diciamo che le risorse non possono essere infinite ma non è possibile che da un anno all'altro vengano a mancare 25 milioni di euro, senza alcun motivo.
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Delibera del 18 ottobre 2010, n. 34/30
Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti.
All. A, 34/30 ; All. B, 34/30 ; All. C, 34/30 ; All. D, 34/30
DELIBERAZIONE N. 34/30 DEL 18.10.2010
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Oggetto: Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di
sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri per la
predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che si rende necessario e
urgente apportare alcune modifiche ai criteri finora utilizzati per la predisposizione e l’assegnazione
dei finanziamenti dei Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità di
cui alla legge n. 162/1998.
Attualmente la legge n. 162/1998 costituisce per le famiglie, al cui interno è presente un
componente portatore di disabilità grave o una persona anziana non autosufficiente, un
fondamentale supporto assistenziale che consente il raggiungimento di obiettivi importanti quali
l’alleggerimento del carico assistenziale, il miglioramento della qualità di vita, sia dei familiari sia
dei disabili, e offre interventi di sostegno finalizzati in particolare al mantenimento dei propri cari nel
nucleo familiare di riferimento.
Infatti gli interventi adottati, di natura socio assistenziale, sono finalizzati a rafforzare il sostegno
pubblico all’area della non autosufficienza, a favorire la permanenza delle persone non
autosufficienti nel proprio domicilio attivando o potenziando la rete di cura e di assistenza
domiciliare integrata, a sostenere le responsabilità familiari e la capacità di risoluzione autonoma
delle famiglie.
In sintesi, prosegue l’Assessore, tali interventi hanno principalmente una duplice finalità: favorire la
permanenza delle persone non autosufficienti nella famiglia e la loro inclusione sociale e alleviare il
carico assistenziale familiare.
Tale legge, continua l’Assessore, è nata come emanazione di linee operative previste dalla legge
n. 104/1992 per regolamentare alcune misure di sostegno in favore dei portatori di handicap grave
e delle loro famiglie e per "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap
di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche della durata di 24 ore" al fine di assicurare "il diritto ad una vita
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indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita".
In Sardegna l’applicazione della norma ha avuto avvio nell’anno 2000 attraverso l’individuazione di
una serie di criteri di finanziamento fortemente innovativi, finalizzati alla promozione di interventi
personalizzati progettati dalle famiglie con gli operatori professionali, sulla base di esigenze e di
risposte assistenziali concertate.
Successivamente con la deliberazione n. 28/16 del 1° luglio 2005 si è proceduto ad una prima
sostanziale modifica dei criteri, con l’introduzione di nuovi parametri di valutazione dei bisogni che
concorrono alla definizione del punteggio e alla determinazione del finanziamento da attribuire a
ciascun piano personalizzato. Con l’introduzione di tale nuova procedura si è determinato una
discrepanza tra la finalità originaria della legge n. 162/1998 e i finanziamenti concessi in relazione
ai bisogni assistenziali espressi dagli utenti, prevedendo il finanziamento dei piani personalizzati
per gli ultra sessantacinquenni.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/37 del 20.12.2007 si è ulteriormente ampliato il
target degli aventi diritto ammettendo al finanziamento tutti i progetti presentati, prescindendo dai
criteri di priorità e gravità precedentemente individuati.
Con il finanziamento generalizzato di tutti i piani presentati, e in modo particolare con il
finanziamento dei piani relativi alla popolazione ultrasessantacinquenne, da un lato si è dilatata la
spesa in modo incontrollato e dall’altro è stata soddisfatta una richiesta assistenziale che andava
invece analizzata e ricondotta verso altre linee di intervento.
Sulla base delle predette modifiche la tipologia degli interventi, nel corso degli anni, ha
prioritariamente e quasi esclusivamente soddisfatto solo alcuni punti della legge, determinando una
distorsione delle reali finalità cui era destinata la legge n. 162/1998.
Dall’analisi dei dati si può infatti osservare la notevole richiesta delle famiglie verso forme di
assistenza domiciliare anche quando il piano è rivolto ai minori. Risultano invece inadeguate le
richieste verso i servizi territoriali per la riabilitazione e per l’integrazione sociale o più pertinenti
all’età evolutiva.
In particolare si può osservare come la crescita dei piani aumenta considerevolmente con
l’avanzare dell’età, mentre il tipo di intervento assistenziale richiesto si indirizza quasi
esclusivamente verso l’assistenza domiciliare o tutelare.
Continuando l’analisi dei dati l’Assessore riferisce che le innovazioni apportate dalle deliberazioni
citate hanno determinato un aumento esponenziale della spesa, per cui gli stanziamenti messi a
disposizione nel Bilancio regionale sono risultati, nel corso degli anni, insufficienti, rendendo
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necessario attingere al Fondo della non autosufficienza, condizionando in tal modo la
programmazione di altri specifici servizi.
Altra criticità del programma si rileva negli strumenti sinora adottati per la valutazione del bisogno,
su cui è necessario introdurre progressivamente, anche nella nostra Regione, metodiche e
strumenti multidimensionali di valutazione finalizzati alla definizione del progetto operativo più
congruo e graduato rispetto alle necessità di natura socio assistenziale, coerentemente con le
direttive e gli atti di indirizzo già previsti a livello regionale.
Ciò premesso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, nelle more di una
riorganizzazione complessiva degli interventi previsti all’interno del Fondo della non
autosufficienza, ravvisata in particolare l’urgenza di impartire indicazioni ai Comuni sulle modalità
di accoglimento delle richieste di finanziamento dei Piani personalizzati di sostegno di cui alla
legge n. 162/1998, relativi al Programma 2010, di prossima scadenza, propone la modifica di
alcuni criteri attualmente vigenti, esplicitati nell’allegato A e l’approvazione della Scheda Salute
(Allegato B), della Scheda Sociale (Allegato C) e la scheda relativa alla capacità economica del
richiedente (Allegato D), quali parti integranti della presente deliberazione.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale delle Politiche
Sociali
DELIBERA
- di approvare i criteri riportati nell’Allegato A, sulle modalità di accoglimento delle richieste di
finanziamento dei piani personalizzati di sostegno - Legge 162/1998, “Programma 2010”;
- di approvare la Scheda Salute (Allegato B), per la valutazione della situazione della persona
con disabilità;
- di approvare la Scheda Sociale (Allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
- di approvare l’Allegato D relativo all’autocertificazione sulla capacità economica del
richiedente.
Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
Allegato A alla Delib.G.R. n. 34/30 del 18.10.2010
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI
Il notevole aumento di richieste di interventi riferiti alla legge n. 162/1998, dovuta principalmente ai
criteri di accesso e ai parametri attualmente in vigore introdotti dalle deliberazioni della Giunta
regionale n. 28/16 dell'1.7.2005 e n. 51/37 del 20.12.2007 impone l’adozione di criteri correttivi e
urgenti per la presentazione dei piani personalizzati di sostegno relativi al Programma 2010, nelle
more di una complessiva riforma che ridefinisca il sistema di protezione sociale e di cura delle
persone non autosufficienti entro un sistema di governabilità.
I piani, sulla base delle modifiche introdotte dalla Delib.G.R. n. 51/37 del 20.12.2007, sono
riconducibili a due tipologie di intervento:
1) interventi a favore dei bambini, giovani e adulti con disabilità grave, con finalità che privilegiano i
percorsi educativi e di promozione dell’autonomia e dell’integrazione nella famiglia, scuola e
società e alla permanenza nell’ambito familiare;
2) interventi a favore degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni con finalità rivolte alla
conservazione di buoni livelli di autonomia e alla permanenza nell’ambito familiare.
I piani personalizzati però hanno visto il maggior incremento di utenti con patologie riconducibili allo
stato di vecchiaia e ad anziani non autosufficienti, determinando la modifica dell’originaria
destinazione dei piani stessi finalizzati a regolamentare alcune misure di sostegno in favore dei
portatori di handicap.
Più dettagliatamente analizzando l’evoluzione del numero dei piani finanziati nel corso degli anni, si
può notare come gli stessi siano passati da 353 presentati nel 2000, a 28.351 presentati nel 2009
con la presentazione nell’ultimo anno di riferimento di ben 7.171 nuovi piani rispetto all’anno 2008.
Richieste presentate dal 2000 al 2009
Anno Piani presentati Piani finanziati Piani esclusi Finanziamenti erogati (€)
2000 353 123 230 1.337.965,00
2001 688 580 108 4.155.265,00
2002 1.648 1.524 124 10.516.445,00
2003 2.618 2.344 274 13.463.000,00
2004 5.245 3.461 1784 24.236.787,00
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2005 7.061 6.087 974 30.885.445,00
2006 9.222 9.222 0 41.984.556,00
2007 16.895 16.895 0 64.803.901,00
2008 25.597 25.597 0 105.304.051,00
2009 28.351 28.351 0 116.631.347,00
Analizzando i dati contenuti nella tabella che precede, si può rilevare il notevole incremento della
spesa passata da euro 1.337.965,00 per il programma dell’anno 2000 a euro 116.631.347,00
erogati per l’attuazione del programma 2009.
Appare quindi necessario e urgente individuare al di fuori della legge n. 162/1998 nuovi percorsi
assistenziali, nonché altri strumenti di intervento e di valutazione per far fronte ai molteplici e
differenti bisogni espressi.
Pertanto si rende necessario prevedere per il futuro, da un lato, una diversificazione dei fondi tra le
due categorie (minori e adulti di età inferiore ai 65 anni e anziani di età superiore ai 65 anni),
peraltro già prevista con le precedenti deliberazioni e, dall’altro, procedere alla modifica di alcuni
criteri, rinviando ogni ulteriore definizione ad una più attenta e puntuale rivisitazione dei requisiti
per l’accesso al programma in argomento.
Tenuto conto inoltre che lo stanziamento di Bilancio per l’anno 2010 ammonta complessivamente a
euro 91.500.000,00, di cui 77.500.000,00 euro a valere sui capitoli dedicati nel Bilancio regionale e
euro 14.000.000,00 a valere sui fondi stanziati con la L.R. n. 6 del 10.3.2010, si rende necessario
individuare nuovi parametri che permettano di soddisfare i bisogni assistenziali all’interno degli
stanziamenti dedicati, senza dover attingere ad altri capitoli di Bilancio destinati all’attuazione di
altri specifici interventi previsti dal Fondo della non autosufficienza.
Ciò premesso, per la predisposizione e valutazione dei Piani Personalizzati di sostegno relativi al
programma 2010 annualità 2011 sono introdotte, in forma sperimentale, le seguenti modifiche:
1) FINANZIAMENTO DEL PIANO PERSONALIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER LE PERSONE
CHE HANNO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA SITUAZIONE DELLA GRAVITA’
PREVISTA DALL’ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104/1992 IN MODO PERMANENTE, AD
ECCEZIONE DEI MINORI.
La Delib.G.R. n. 28/16 del 2005 stabilisce quale unico criterio di accesso, riferito alla certificazione
sanitaria, ai piani personalizzati per la L. n. 162/1998 il riconoscimento di handicap grave di cui alla
L. n. 104/1992, art. 3, comma 3, senza alcuna distinzione tra riconoscimento temporaneo o
definitivo, mentre la legge n. 104/1992, art. 39, comma 2, lett. i ter, specifica che gli interventi
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devono essere diretti alle "persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita”. Inoltre una minorazione o
anche più minorazioni, pur se costituiscono una disabilità, non necessariamente corrispondono ad
una situazione di non autosufficienza.
Pertanto si ritiene necessario ripristinare il criterio del riconoscimento dello stato di “disabilità
permanente” quale requisito necessario per l’accesso al piano personalizzato di cui alla L. n.
162/1998, ad eccezione dei minori sotto i diciotto anni per i quali è prevista la revisione periodica
dello stato di disabilità.
2) VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE,
ATTRAVERSO L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
La Legge regionale del 23 dicembre 2005, n. 23, disciplina il Sistema integrato dei servizi alla
persona comprendente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei
servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovano
in situazioni di bisogno sociale. La citata legge inoltre, all’art. 27, prevede la partecipazione alla
spesa da parte dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali, secondo criteri di
solidarietà e di progressività. Prevede inoltre che la compartecipazione sia determinata sulla base
della valutazione della situazione economica equivalente (ISEE). Pertanto la valutazione della
capacità economica del nucleo familiare ai fini della determinazione della compartecipazione al
costo delle prestazioni, erogate ai sensi della legge n. 162/1998, viene effettuata attraverso
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in riferimento al nucleo familiare di
appartenenza, secondo i criteri specificati nel DPCM 4 aprile 2001, n. 242, emanato in attuazione
degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.
Per la definizione della composizione del nucleo familiare si fa riferimento al D.Lgs. n. 109/1998,
come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e al DPCM n. 221/1999, come modificato dal DPCM n.
242/2001.
3) FASCIA DI ETA’ DA 0 a 3 ANNI
Per i bambini da 0 a 3 anni il piano va presentato solo nel caso in cui il medico ritenga che per la
gravità o particolarità della patologia del bambino siano necessari da parte della famiglia compiti di
cura e assistenza superiori rispetto a quelli normalmente prestati ai bambini non disabili della
stessa età.
Per l’attribuzione dei punteggi occorre considerare solo le voci significative per l’età del bambino.
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4) PREDISPOSIZIONE DI APPOSITA GRADUATORIA FINO ALLA CONCORRENZA DELLE
RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI
PERSONALIZZATI
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 della legge 29.12.2009, n. 6, che autorizza la
spesa secondo lo stato di previsione ed entro il limite di stanziamento di competenza previsti dal
Bilancio regionale, qualora le richieste di finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge n.
162/1998 dovessero risultare superiori alle risorse messe a disposizione dallo stesso Bilancio, si
procederà al finanziamento sulla base di una graduatoria regionale formulata sulla base dei
punteggi totali di cui agli Allegati B e C.
A parità di punteggio minimo finanziabile costituiscono, in ordine, priorità assoluta di
finanziamento:
1) la compresenza nello stesso nucleo familiare di più disabili in situazione di gravità che abbiano
presentato richiesta di piano personalizzato;
2) famiglie con persona con disabilità grave a carico dove è presente un solo genitore;
3) piano di persona con disabilità il cui reddito ISEE familiare risulti inferiore e a parità di valore
ISEE a colui che usufruisce di minori provvidenze indicate nell’Allegato D – autocertificazione
sulla capacità economica del richiedente.
Per la predisposizione dei Piani personalizzati di sostegno “Programma 2010” i Comuni dovranno
utilizzare i nuovi modelli di valutazione allegati alla presente deliberazione.
La Scheda Salute - Allegato B dovrà essere compilata e firmata dal Medico di Medicina Generale.
Eventuali costi sono a carico del richiedente.
La Scheda Sociale – Allegato C resta di competenza dell’assistente sociale e dovrà essere firmata
anche dal dirigente comunale delle politiche sociali oltre che dal destinatario del piano o altro
incaricato che dovrà compilare e firmare anche la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all’Allegato C.
La Scheda Sociale è modificata nei punteggi per dare maggiori possibilità di finanziamento alle
persone con disabilità grave nello stesso nucleo familiare che presentano il piano personalizzato.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Allegato D dovrà essere compilato dal destinatario
del piano o l’incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI
Di seguito vengono illustrati:
1. tempi e modalità di presentazione dei piani
2. soggetti aventi diritto
3. tipologia degli interventi
4. articolazione del piano
5. criteri per l’attribuzione del punteggio
6. entità del finanziamento e modalità di compartecipazione
7. gestione del progetto
8. controllo dei progetti
1. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI
I supporti informatici contenenti le schede riepilogative dei piani personalizzati, trasmessi con
lettera raccomandata dalle Amministrazioni comunali, dovranno pervenire all’Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione generale delle Politiche Sociali entro e non
oltre il 15 dicembre 2010 o essere consegnati a mano all’Ufficio di protocollo della Direzione
generale Politiche Sociali entro la stessa data. A corredo della documentazione del piano
personalizzato da custodire presso gli uffici comunali, dovrà essere allegato lo stato di famiglia, la
certificazione definitiva della disabilità la cui condizione rientra nella fattispecie di cui all’articolo 3,
comma 3, della L. n. 104/1992 e tutta la documentazione richiesta per l’assegnazione dei punteggi
relativi alla Scheda Salute – Allegato B e alla Scheda Sociale – Allegato C. Le disposizioni oggetto
della presente proposta sono valide anche per i prossimi anni salvo diverse disposizioni.
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Possono essere destinatari dei piani personalizzati esclusivamente le persone in possesso di
certificazione definitiva della disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Per il Programma 2010 la certificazione definitiva della disabilità deve essere posseduta entro e
non oltre il 30 novembre 2010.
La certificazione definitiva deve essere prodotta da tutti i richiedenti a corredo del piano, se non già
in possesso del Comune, e la sua mancata presentazione costituisce motivo di esclusione dal
finanziamento.
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3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
I piani personalizzati, predisposti in collaborazione con le famiglie e, ove fosse necessario, con i
servizi sanitari, possono prevedere:
a) servizio educativo;
b) assistenza personale o domiciliare;
c) accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e
presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta
regionale in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente
al pagamento della quota sociale;
d) soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi
dell’art. 40 della L.R. n. 23/2005 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate,
limitatamente al pagamento della quota sociale;
e) attività sportive e/o di socializzazione.
3.1 TIPOLOGIA DI SERVIZI DEI PIANI IN FAVORE DI PERSONE CON MENO DI 65 ANNI
Per il finanziamento in favore di persone con meno di 65 anni rimangono valide le disposizioni di
carattere generale della presente proposta.
Possono essere finanziati i seguenti servizi:
- servizio educativo;
- assistenza personale o domiciliare;
- soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi
dell’art. 40 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, o presso residenze sanitarie assistenziali
autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e
presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta
regionale in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente
al pagamento della quota sociale;
- attività sportive o di socializzazione.
3.2 TIPOLOGIA DI SERVIZI DEI PIANI IN FAVORE DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI
Per il finanziamento dei piani in favore di persone ultrasessantacinquenni rimangono valide le
disposizioni di carattere generale della presente proposta, mentre variano le tipologie di servizi
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previsti.
Possono essere finanziati i seguenti servizi:
- assistenza domiciliare;
- soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi
dell’art. 40 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, o presso residenze sanitarie assistenziali
autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e
presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle deliberazioni della Giunta
regionale in materia di residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente
al pagamento della quota sociale.
4. ARTICOLAZIONE DEL PIANO
Ai fini della valutazione, per ciascun piano personalizzato la Scheda Salute - Allegato B della
situazione personale deve essere compilata dal Medico di medicina generale, mentre la Scheda
Sociale - Allegato C dall’assistente sociale e dovrà essere firmata anche dal dirigente comunale
delle politiche sociali, oltre che dal destinatario del piano o l’incaricato della tutela o titolare della
patria potestà o amministratore di sostegno, che dovrà compilare e firmare anche la relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La Scheda Sociale – Allegato C deve contenere i seguenti elementi:
- indicazione dell’eventuale frequenza scolastica e dell’eventuale attività lavorativa, con
specificazione del tipo di scuola/istituto e del contenuto dell’attività lavorativa e precisazione
delle ore di impegno;
- carico assistenziale familiare e condizioni particolari di disagio;
- descrizione degli interventi assistenziali e sanitari ordinari, già erogati dal Comune, dalla ASL e
dal privato sociale, con l’indicazione del numero delle ore settimanali fruite;
- obiettivi e risultati attesi che si intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni di vita
e dei livelli di integrazione e socializzazione del disabile e della sua famiglia;
- articolazione dell’intervento complessivo: contenuti e tempi dell’assistenza domiciliare,
dell’accoglienza temporanea presso strutture residenziali tutelari, dell’inserimento diurno in
Centri socio-riabilitativi con relativa distinzione delle prestazioni e servizi resi a titolo
professionale, da obiettori e quali a titolo gratuito offerti da volontari, e tenendo presenti le
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disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.2.2001 “Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- modalità di gestione.
L’Allegato D dovrà essere compilato dal destinatario del piano o l’incaricato della tutela o titolare
della patria potestà o amministratore di sostegno.
I suddetti Allegati B, C e D rimangono agli atti degli uffici comunali. I dati di sintesi devono essere
riportati nella scheda riepilogativa del piano personalizzato su supporto informatico che dovrà
pervenire all’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione generale delle
Politiche Sociali entro e non oltre il 15 dicembre 2010.
5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti, al piano personalizzato è attribuito un punteggio
secondo i seguenti criteri:
5.1 Punteggio rilevato attraverso la scheda Salute: massimo 50 punti secondo i punteggi
riportati nella scheda Salute di cui all’Allegato B;
5.2 Punteggio rilevato attraverso la scheda Sociale: massimo: 50 punti secondo i seguenti
parametri di seguito riportati:
5.2.1 Età del disabile – punteggio massimo: 8
Età Punti
0 – 18 8
19 – 35 6
36 – 49 4
50 – 64 2
Oltre 65 1
Si attribuiscono 8 punti, indipendentemente dall’età quando la disabilità è congenita e la
patologia comporta una invalidità del 100% secondo la tabella di cui al Decreto Ministeriale -
Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle
percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26
febbraio 1992, n. 47, S.O.)
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5.2.2 Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano – punteggio massimo: 12
Ore settimanali di servizi
fruiti punti
0 12
Da 1 a 7 8
Da 8 a 12 6
Da 13 a 18 4
Da 19 a 24 2
Da 25 a 30 1
Oltre 30 0
Il periodo di riferimento per il calcolo delle ore dei servizi fruiti è l’anno 2010.
Nei servizi fruiti non dovranno essere indicati i servizi erogati con i fondi della L. n. 162/1998,
l’assistenza scolastica di base stabilita e garantita per legge dalla L. n. 104/1992, né i servizi
pagati privatamente e interamente dalle famiglie.
Descrizione dei servizi (inserimenti lavorativi, riabilitativi, assistenziali, del tempo libero,
trasporto ecc.) di cui fruisce la persona con disabilità grave con specificazione:
- del soggetto erogatore
- del numero di ore settimanali del servizio fruito
- del numero di settimane annuali del servizio fruito
Sono da sommare come ore settimanali di servizi fruiti le ore di asilo nido, di scuola materna, di
corsi di formazione, di assistenza domiciliare erogati dal Comune o dal PLUS o da associazioni
di volontariato, le ore di assistenza domiciliare integrata, le ore di assistenza in centri diurni, le
ore di ricovero o soggiorno o accoglienza presso strutture pubbliche o private, le ore di
frequenza in centri di aggregazione sociale, le ore di sport terapia fruite e le ore di altri
eventuali altri servizi fruiti.
Nel caso in cui il disabile, interessato al finanziamento svolga attività lavorativa, le ore di lavoro
effettive verranno calcolate come servizi fruiti solo se fanno parte di un progetto di inserimento
socio lavorativo o lavori socialmente utili.
Servizio fruito Soggetto erogatore n. ore
settimanali
n. settimane
annuali
Inserimento socio lavorativo, servizio civile
Asilo nido
Scuola materna
10/14
Corsi di formazione
Fisioterapia
Assistenza domiciliare erogata dal Comune, da
Plus, da associazioni di volontariato
Assistenza domiciliare integrata
Frequenza centri diurni (ANFFAS, Alzheimer,
ecc.)
Ricovero, soggiorno e/o accoglienza in struttura
pubblica o privata
Frequenza centri di aggregazione sociale
Trasporto
Altri servizi fruiti (sport terapia, ecc.)
Numero ore settimanali di servizi fruiti _______ (media annua)
5.2.3 Carico assistenziale familiare (calcolando la media annuale delle ore giornaliere) –
punteggio massimo: 15
Il periodo di riferimento per il calcolo delle ore effettive di carico familiare è l’anno 2010.
Nei servizi fruiti non dovranno essere indicati i servizi erogati con i fondi della L. n. 162/1998,
l’assistenza scolastica di base stabilita e garantita per legge dalla L. n. 104/1992, né i servizi
pagati privatamente e interamente dalle famiglie.
Carico familiare (ore) Punti
24 15
Da 23 a 19 8
Da 18 a 15 4
Meno di 15 1
Dal carico assistenziale familiare, massimo 24 ore al giorno, dovranno essere detratte le ore di
frequenza scolastica, di asilo nido, di scuola materna, di corsi di formazione, di lavoro
effettuate (lavoro autonomo, lavoro dipendente o reinserimento socio lavorativo), di assistenza
domiciliare erogati dal Comune, dal PLUS o da associazioni di volontariato, le ore di assistenza
domiciliare integrata, le ore di assistenza in centri diurni, le ore di ricovero in strutture pubbliche
o private, le ore di frequenza in centri di aggregazione sociale, le ore si sport terapia e tutte le
altre ore in cui la persona con disabilità non è a carico della famiglia (es. colonia estiva, ecc.).
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Sono altresì da considerare le ore di permesso dal lavoro retribuito dei familiari che
usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 per assistenza alla persona con
disabilità.
Carico Assistenziale Soggetto erogatore n. ore
settimanali
n. settimane
annuali
Lavoro
Frequenza scolastica
Asilo nido
Scuola materna
Corsi di formazione
Fisioterapia
Assistenza domiciliare erogata dal Comune, da Plus,
da associazioni di volontariato
Assistenza domiciliare integrata
Frequenza centri diurni (ANFFAS, Alzheimer, ecc.)
Permesso dal lavoro per L. n. 104/1992
Ricovero, soggiorno e/o accoglienza in struttura
pubblica o privata
Frequenza centri di aggregazione sociale
Trasporto
Altri servizi fruiti (sport terapia, ecc.)
Numero ore giornaliere effettive di carico familiare _______ (media annua)
5.2.4 Particolari situazioni di disagio: punteggio massimo:15
15 punti = compresenza di più persone con disabilità grave nello stesso nucleo familiare che
presentano il piano personalizzato;
4 punti = persone con disabilità grave che vivono sole o con i familiari di età superiore ai 75
anni o in gravi e documentate condizioni di salute da documentare con la
certificazione del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
3 punti = famiglie con persona con disabilità grave a carico dove è presente un solo genitore
o, in assenza di genitori, un familiare convivente;
1 punto = presenza nel nucleo familiare di altri figli sotto i tre anni.
I punteggi relativi a particolari situazioni di disagio sono cumulabili fino ad un massimo di 15
punti.
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6. ENTITÁ DEL FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE
Dalla programmazione 2010 il finanziamento regionale dei Piani sarà strettamente correlato al
reddito ISEE del nucleo familiare.
La Legge regionale del 23 dicembre 2005, n. 23, all’art. 27 prevede a carico dei soggetti
destinatari dei servizi e degli interventi sociali la compartecipazione alla spesa determinata sulla
base della valutazione della situazione economica equivalente (ISEE). Tale modalità troverà piena
attuazione dal 2011 come indicato successivamente.
Dal 2010 la soglia ISEE del nucleo familiare al di sotto della quale i soggetti destinatari dei servizi e
degli interventi sociali erogati ai sensi della legge n. 162/1998 sono esentati da ogni forma di
compartecipazione è determinata in euro 8.000,00
Per questa categoria di soggetti beneficiari con reddito ISEE familiare fino a 8.000,00 euro i
finanziamenti massimi concedibili sono assegnati sulla base della tabella “A”.
Per i soggetti con reddito ISEE del nucleo familiare oltre gli 8.000,00 euro, esclusivamente per il
programma 2010, il finanziamento massimo concedibile verrà ridotto sulla base delle fasce di
reddito ISEE e delle relative percentuali di riduzione indicate nella Tabella “B” di seguito riportata.
Dal programma 2011 sarà applicato quanto previsto dalla L.R. n. 23/2005 sulla compartecipazione
al costo delle prestazioni da parte dei soggetti beneficiari e pertanto si individua una percentuale di
compartecipazione sul finanziamento massimo concedibile del piano calcolata sulla base della
seguente Tabella “C” di seguito riportata.
In presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare il finanziamento
massimo complessivo non potrà superare i 20.000,00 euro.
TABELLA “A”
FASCIA DI PUNTEGGIO MENO SESSANTACINQUENNI
FINANZIAMENTO MASSIMO
CONCEDIBILE (€)
ULTRASESSANTACINQUENNI
FINANZIAMENTO MASSIMO
CONCEDIBILE (€)
DA 100 A 90 14.000,00 5.000,00
DA 89 A 80 12.500,00 4.750,00
DA 79 A 75 11.500,00 4.500,00
DA 74 A 70 9.000,00 3.750,00
DA 69 A 64 6.000,00 3.000,00
13/14
DA 63 A 55 4.500,00 2.250,00
DA 54 A 48 3.000,00 1.875,00
MENO 48 2.000,00 1.500,00
Per i redditi ISEE superiori alla soglia minima di euro 8.000,00, la quota di riduzione del
finanziamento dei soggetti destinatari verrà calcolata sulla base della seguente Tabella “B”
esclusivamente per il programma 2010.
TABELLA “B”
FASCE REDDITO ISEE PERCENTUALE DI
RIDUZIONE DEL
FINANZIAMENTO
1 Da 0 euro a 8.000,00 euro 0
2 Da 8.001,00 euro a 10.300,00 euro 5%
3 Da 10.301,00 euro a 12.600,00 euro 10%
4 Da 12.601,00 euro a 15.000,00 euro 15%
5 Da 15.001,00 euro a 19.000,00 euro 20%
6 Da 19.001,00 euro a 24.000,00 euro 25%
7 Da 24.001,00 euro a 29.000,00 euro 30%
8 Da 29.001,00 euro a 32.000,00 euro 40%
9 Da 32.001,00 euro a 50.000,00 euro 65%
10 Da 50.001,00 euro a 80.000,00 euro 75%
11 Oltre 80.001,00 euro 85%
Dal programma 2011 sarà applicato quanto previsto dalla L.R. n. 23/2005 sulla
compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei soggetti beneficiari e pertanto si
prevede una percentuale di compartecipazione sul finanziamento totale del piano calcolata
sulla base della seguente Tabella “C”.
TABELLA “C”
FASCE REDDITO ISEE PERCENTUALE
COMPARTECIPAZIONE
al costo delle prestazioni
1 Da 0 euro a 8.000,00 euro 0
2 Da 8.001,00 euro a 10.300,00 euro 5%
3 Da 10.301,00 euro a 12.600,00 euro 10%
4 Da 12.601,00 euro a 15.000,00 euro 15%
5 Da 15.001,00 euro a 19.000,00 euro 20%
6 Da 19.001,00 euro a 24.000,00 euro 25%
7 Da 24.001,00 euro a 29.000,00 euro 30%
8 Da 29.001,00 euro a 32.000,00 euro 40%
9 Da 32.001,00 euro a 50.000,00 euro 65%
10 Da 50.001,00 euro a 80.000,00 euro 75%
11 Oltre 80.001,00 euro 85%
14/14
7. GESTIONE DEL PROGETTO
Le modalità di gestione del progetto restano invariate rispetto alle indicazioni contenute nella
deliberazione n. 28/16 del 2005, pertanto si potrà scegliere tra la gestione indiretta o la modalità
diretta.
Poiché l’obiettivo della legge n. 162/1998 è di alleggerire il carico assistenziale e sostenere le
responsabilità di cura familiare, la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti
conviventi né a quelli indicati all’art. 433 del Codice Civile. Su valutazione dell’assistente sociale e
approvazione del Dirigente dei servizi sociali comunali, per situazioni particolari, può essere
ammessa deroga a tale disposizione esclusivamente in favore di familiari non conviventi la cui
qualifica professionale sia adeguata all’assistenza necessaria alla persona disabile.
La motivazione di detta deroga andrà a corredo del fascicolo documentale.
Tutte le pezze giustificative delle spese sostenute relative ai servizi usufruiti con il piano
personalizzato dovranno essere consegnate al Comune dal destinatario del piano o dall’incaricato
della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno.
8. CONTROLLO DEI PROGETTI
Dal 2011 verranno effettuati una serie di controlli mirati per verificare la congruità dei punteggi
assegnati nelle Schede allegate al piano personalizzato e l’ammissibilità delle spese rendicontate.
Tutta la documentazione relativa all’assegnazione dei punteggi, oltre le pezze giustificative delle
spese sostenute, deve essere a corredo della pratica che rimane nel Comune a disposizione per i
controlli.